Art. 1.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».